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Ordinanza — n. 13932/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it addresses merits rather than procedural unicity of criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13932/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it focused on substantive merits instead of the procedural issue of unicity of criminal design. The appellant argued for a single criminal design despite a significant time gap between drug trafficking acts, which the lower court rejected due to the lack of an organized crime context. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging the unicity of criminal design is inadmissible if it merely reargues substantive merits without addressing the procedural requirement of a logical and normative assessment of the temporal distance and organizational context.

Parole chiave

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unicity of criminal design procedural inadmissibility drug trafficking acts organized crime context substantive merits argument Court of Cassation criminal appeal dismissal traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETZI SALVATORE nato a TAURIANOVA il 07/05/1973 avverso l'ordinanza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti ancorata, in via assorbente, al rilievo della notevole distanza temporale tra le condotte criminose di traffico di stupefacenti commesse in pretesa continuazione, unita alla rilevata impossibilità di ricondurre le distinte condotte al medesimo contesto di criminalità organizzata, e quindi al mancato riscontro di caratteristiche tali da rendere plausibile, nonostante l'identità di indole dei reati, l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente svolge argomenti di puro merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il