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Ordinanza — n. 13931/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of generic factual assertions in non-punishment plea.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13931/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's conviction relied on generic, factual assertions rather than legal grounds under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this, ruling that such vague assertions cannot serve as a valid cause for non-punibility in a final appeal.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: Generic and purely factual assertions cannot constitute a valid cause for non-punibility in a cassation appeal.

Parole chiave

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non-punishment plea generic factual assertions cassation inadmissibility Article 131-bis procedural requirements motivazione inadeguata delle censure costituzionali commisurazione della pena minorile scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso espone, in tema di causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso espone, in tema di causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABA GIANPAOLO GIUSEPPE nato a SASSARI il 06/11/1982 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della colpevolezza dell'imputato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso espone, in tema di causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., censure assertive, generiche e di puro fatto, che non possono trovare cittadinanza nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/