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Ordinanza — n. 13930/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation on non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13930/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these assertions unsupported by specific and adequate illustration or argumentation. Consequently, the appeal was rejected because the necessary legal reasoning to substantiate the claim of non-punishment was entirely absent from the petition.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal based on a cause of non-punishment is inadmissible if it lacks specific and adequate illustration and argumentation to substantiate the claim.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility non-punishment grounds specific illustration requirement Article 131-bis Penal Code procedural costs award contravvenzione bagatellare motivazione inadeguata delle censure costituzionali commisurazione della pena minorile

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso espone, in tema di penale responsabilità, e di causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso espone, in tema di penale responsabilità, e di causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA STEFANO nato a CATANIA il 11/01/1972 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della colpevolezza dell'imputato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso espone, in tema di penale responsabilità, e di causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., assertive censure; tali in quanto non sorrette da specifica e adeguata illustrazione ed argomentazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02