Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete argumentation on non-punishment and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised abstract grounds regarding non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code and generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they lacked concrete illustration and specific reasoning required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; An appeal based on abstract grounds regarding non-punishment or generic mitigating circumstances without concrete illustration is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRUDO MICHELE nato a REGGIO CALABRIA il 02/04/1977 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso enuncia motivi astrattamente riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., riguardanti la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il tema delle attenuanti generiche, non sorretti comunque da alcuna concreta illustrazione ed argomentazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0