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Ordinanza — n. 13929/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete argumentation on non-punishment and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13929/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised abstract grounds regarding non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code and generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they lacked concrete illustration and specific reasoning required by law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; An appeal based on abstract grounds regarding non-punishment or generic mitigating circumstances without concrete illustration is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack concrete illustration non-punishment grounds generic mitigating circumstances procedural costs fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di caso di rigore allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso enuncia motivi astrattamente riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., riguardanti la causa di non punibilità di cui all'art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., riguardanti la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
pen., riguardanti la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRUDO MICHELE nato a REGGIO CALABRIA il 02/04/1977 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso enuncia motivi astrattamente riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., riguardanti la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il tema delle attenuanti generiche, non sorretti comunque da alcuna concreta illustrazione ed argomentazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0