Ordinanza — n. 13928/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBES JIHED nato il 30/08/1990 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 10 comma 2-ter, T.U. imm.; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso espone unicamente censure afferenti unicamente - al profilo della sospensione condizionale della pena, il cui diniego è tuttavia sorretto da adeguata motivazione in ordine all'impossibilità della formulazione della necessaria prognosi di non recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13928/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 10 comma 2-ter, T.U. imm.; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso espone unicamente censure afferenti unicamente - al profilo della sospensione condizionale della pena, il cui diniego è tuttavia sorretto da adeguata motivazione in ordine all'impossibilità della formulazione della necessaria prognosi di non recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBES JIHED nato il 30/08/1990 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 10 comma 2-ter, T.U. imm.; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso espone unicamente censure afferenti unicamente - al profilo della sospensione condizionale della pena, il cui diniego è tuttavia sorretto da adeguata motivazione in ordine all'impossibilità della formulazione della necessaria prognosi di non recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/