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Ordinanza — n. 13927/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing as lower court's punishment was sufficiently motivated and lawful.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13927/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by AXHENTI ALDO inadmissible regarding the criminal conviction for receiving stolen goods and carrying a hidden weapon. The appellant argued against the imposed sentence, but the court found the lower court's reasoning sufficient and logical in addressing the defense's points. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal limited to censure of the punitive treatment is inadmissible if the sentencing decision is supported by sufficient and non-illogical motivation and an adequate examination of the defense's arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing review standards sufficient motivation requirement receiving stolen goods carrying hidden weapon procedural costs award Corte di Cassazione modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AXHENTI ALDO nato il 15/06/1985 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per i reati di ricettazione e porto di arma clandestina; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso espone unicamente censure afferenti unicamente al trattamento punitivo, la cui determinazione è tuttavia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame, ad opera del giudice a quo, delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0