Ordinanza — n. 13926/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDI DAMIANO nato a BITONTO il 23/06/1978 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 678 cod. pen.; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso enuncia un motivo astrattamente riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non sorretto tuttavia da alcuna concreta illustrazione ed argomentazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 678 cod. pen; Ordinanza — n. 13926/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 678 cod. pen.; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso enuncia un motivo astrattamente riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non sorretto tuttavia da alcuna concreta illustrazione ed argomentazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDI DAMIANO nato a BITONTO il 23/06/1978 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 678 cod. pen.; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso enuncia un motivo astrattamente riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non sorretto tuttavia da alcuna concreta illustrazione ed argomentazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02