Sentenza — n. 13925/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PISTOLA LORENZO nato a FABRIANO il 26/07/1996 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; t Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 699 cod. pen.; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso non risulta manifestamente infondato, né sotto altro aspetto inammissibile, in relazione ai suoi motivi terzo e quarto (causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e sospensione condizionale della pena); che va per l'effetto dichiarata, a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato nel frattempo maturata, per decorso del termine massimo di legge; che la sentenza impugnata deve essere per l'effetto annullata senza rinvio per tale causa;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 699 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 13925/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 699 cod. pen.; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso non risulta manifestamente infondato, né sotto altro aspetto inammissibile, in relazione ai suoi motivi terzo e quarto (causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e sospensione condizionale della pena); che va per l'effetto dichiarata, a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato nel frattempo maturata, per decorso del termine massimo di legge; che la sentenza impugnata deve essere per l'effetto annullata senza rinvio per tale causa;
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PISTOLA LORENZO nato a FABRIANO il 26/07/1996 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; t Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 699 cod. pen.; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso non risulta manifestamente infondato, né sotto altro aspetto inammissibile, in relazione ai suoi motivi terzo e quarto (causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e sospensione condizionale della pena); che va per l'effetto dichiarata, a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato nel frattempo maturata, per decorso del termine massimo di legge; che la sentenza impugnata deve essere per l'effetto annullata senza rinvio per tale causa;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 2