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Ordinanza — n. 13924/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for mafia-related offenses due to insufficient grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13924/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Luigi Salerno's appeal against the Palermo Court of Appeal's criminal conviction inadmissible. The court found the first ground of appeal insufficiently refuted the factual basis of guilt regarding the defendant's absence from his home, while the second ground concerning non-punishment was adequately examined by the lower judge. Consequently, the appeal was rejected, and Salerno was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, cod. antimafia; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal against a criminal conviction is inadmissible if the grounds are generic or if the lower court's reasoning on non-punishment is sufficient and logical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mafia offense conviction non-punishment exclusion procedural costs order Corte di Cassazione aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, cod. antimafia
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO LUIGI nato a PALERMO il 07/02/1947 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo risulta genericamente confutativo dei presupposti fattuali del giudizio di colpevolezza, dal giudice a quo adeguatamente riscontrati (l'assenza indebita dell'imputato dalla sua abitazione, in orario in cui era obbligato a permanervi, consta dai ripetuti accessi delle forze dell'ordine, e dalla verificata accuratezza del relativo controllo); che il secondo motivo investe la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la cui esclusione è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame, ad opera del medesimo giudice, delle deduzioni difensive;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il