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Ordinanza — n. 13922/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13922/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13922/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCONE FRANCESCO nato a TAURIANOVA il 03/11/1976 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha negato il permesso premio, richiesto da detenuto ergastolano, all'esito di approfondita disamina delle risultanze trattamentali, giudicate inidonee alla formulazione del necessario giudizio di cessata pericolosità sociale; che tale ultima valutazione, ampiamente e validamente argomentata, è dal ricorrente censurata su un piano di puro fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13922/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha negato il permesso premio, richiesto da detenuto ergastolano, all'esito di approfondita disamina delle risultanze trattamentali, giudicate inidonee alla formulazione del necessario giudizio di cessata pericolosità sociale; che tale ultima valutazione, ampiamente e validamente argomentata, è dal ricorrente censurata su un piano di puro fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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assenza di persecuzione allontanamento nonostante motivi di salute permesso di promuovere un procedimento penale soppressione dell'aiuto sociale assistenza riabilitativa pene condizionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCONE FRANCESCO nato a TAURIANOVA il 03/11/1976 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha negato il permesso premio, richiesto da detenuto ergastolano, all'esito di approfondita disamina delle risultanze trattamentali, giudicate inidonee alla formulazione del necessario giudizio di cessata pericolosità sociale; che tale ultima valutazione, ampiamente e validamente argomentata, è dal ricorrente censurata su un piano di puro fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/