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Ordinanza — n. 13921/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible because the defendant failed to comply with semi-liberty conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13921/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against the semi-liberty regime revocation order inadmissible. The defendant, Nardino Felice Ciro, argued against the strict measures imposed by the Bar surveillance court for failing to adhere to prescribed conditions. The court ruled that the revocation was a direct consequence of this non-compliance, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 51, primo comma, Ord. pen.; The failure to comply with the conditions of an alternative measure justifies the imposition of strict measures, and the appeal against such a decision is inadmissible if the breach is evident.

Parole chiave

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semi-liberty regime penal execution compliance failure strict measures inadmissible appeal Bar surveillance court Cassa delle ammende allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 51, primo comma, Ord. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDINO FELICE CIRO nato a SAN SEVERO il 12/02/1971 avverso l'ordinanza del 28/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, in tema di revoca del regime di semilibertà; letto il ricorso; Ritenuto che esso appare manifestamente infondato, perché il provvedimento di rigore consegue al mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la misura alternativa, tale 'if.endere il suo beneficiario - alla stregua di una plausibile valutazione, di esclusiva spettanza del giudice di merito - inidoneo al relativa trattamento, ai sensi dell'art. 51, primo comma, Ord. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/