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Ordinanza — n. 13920/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of concrete factual support regarding procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13920/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a complete lack of concrete factual support for the alleged procedural violations. The appellant raised abstract arguments concerning specific articles of the Code of Criminal Procedure without providing illustrative details or arguments. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 35-ter Ord. pen.; Art. 606 c.p.p.: An appeal must be supported by concrete factual illustrations and arguments; abstract claims lacking specific evidence are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of concrete illustration procedural violation claim abstract legal arguments Code of Criminal Procedure motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 35-ter Ord. pen.
SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, in tema di reclamo ex art. 35-ter Ord. pen.; letto il ricorso; Ritenuto che esso enuncia motivi astrattamente riconducibili all'art.
Art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen.
pen.; letto il ricorso; Ritenuto che esso enuncia motivi astrattamente riconducibili all'art. 606, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDO FRANCESCO nato a CATANIA il 08/10/1991 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, in tema di reclamo ex art. 35-ter Ord. pen.; letto il ricorso; Ritenuto che esso enuncia motivi astrattamente riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., non sorretti tuttavia da alcuna concreta illustrazione ed argomentazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0