Italian court dismisses parole application as inadmissible due to factual error by lower tribunal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the parole application inadmissible because the lower tribunal's refusal was based on a factual error regarding organized crime links. The applicant, a non-cooperating detainee, argued against the assessment of ongoing criminal connections, but the court found the lower court's reasoning valid under Constitutional Court precedent. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4-bis, comma 1, Ord. pen.; The refusal of parole for a non-cooperating detainee is not subject to cassation review if the lower court's factual assessment regarding organized crime links is validly argued and not based on pure error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO PASQUALE GIANLUCA nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 25/08/1970 avverso l'ordinanza del 05/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha negato il permesso premio, richiesto da soggetto detenuto per reati ostativi ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., non collaborante con la giustizia, e ciò dopo aver rilevato, in linea con i dettami della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, l'assenza di elementi che consentissero di escludere l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e/o il pericolo del loro ripristino; che tale ultima valutazione, validamente argomentata, è dal ricorrente censurata su un piano di puro fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il