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Ordinanza — n. 13918/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lower court properly examined merits despite prisoner transfer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13918/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the Tribunal of Surveillance had correctly examined the merits of the prisoner's claim. The appellant argued the transfer to a different prison prevented a proper review, but the court found this argument unpersuasive. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Tribunal of Surveillance must examine the merits of the claim even if the prisoner has been transferred to another prison, and a transfer does not justify declaring the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Tribunal of Surveillance Prisoner Transfer Merits Examination Inadmissible Appeal Cassation Jurisdiction allontanamento malgrado rischio di persecuzione spese di trasloco revisione in materia d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AUSILIO FELICE nato a NAPOLI il 15/12/1980 avverso l'ordinanza del 18/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto, contrariamente agli assunti ivi contenuti, che il Tribunale di sorveglianza ha esaminato nel merito la questione posta con l'originario reclamo giurisdizionale del detenuto, senza affatto trincerarsi dietro il suo avvenuto trasferimento in altra casa circondariale; che il ricorso è pertanto palesemente destituito di fondamento; Rilevato, pertanto, che esso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/