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Ordinanza — n. 13917/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it raises merits on unique criminal design instead of execution logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13917/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged the execution judge's finding on the uniqueness of the criminal design. The appellant argued for a different assessment of the crimes, but the court noted this constituted a pure merit issue rather than a procedural error. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against execution orders regarding the uniqueness of the criminal design are inadmissible if they merely reiterate merit arguments instead of challenging the logical adherence to statutory norms.

Parole chiave

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uniqueness criminal design execution judge powers inadmissible appeal pure merit arguments continuing crimes reato continuato reiterazione di reati penali concorso ideale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIANI GIGLIOLA nato a CASTELFRANCO VENETO il 30/07/1966 avverso l'ordinanza del 21/07/2022 del TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti ancorata, in via assorbente, al rilievo della notevole distanza temporale tra le condotte criminose commesse in pretesa continuazione, unita alla rilevata assenza di elementi comuni di realizzazione, e quindi al mancato riscontro di caratteristiche tali da rendere plausibile, nonostante l'identità di indole dei reati, l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, la ricorrente sviluppa, nel motivo unico, argomenti di puro merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i