Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding the execution judge's power to assess unique criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the execution judge lacks authority to evaluate the uniqueness of a criminal design. The lower court reasonably distinguished the criminal contexts, territorial locations, and execution methods of the offenses, factors the appellant contested without success. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The execution judge cannot assess the uniqueness of a criminal design, as this evaluation belongs to the trial judge and must be based on the specific criminal contexts and execution methods.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUTO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 02/07/1971 avverso l'ordinanza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della diversità dei contesti criminali associativi, degli ambiti territoriali di loro localizzazione, nonché delle modalità esecutive riferibili ai reati fine, cui il giudice a quo ha ragionevolmente attribuito significato ostativo dirimente, vanamente contestato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2