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Ordinanza — n. 13915/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and fails to substantiate claims regarding prison regime extension legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13915/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged an extension of the detention regime, arguing against the court's assessment of his social danger and links to organized crime. The court rejected these arguments, finding the appeal's assertions were generic, poorly reasoned, and failed to adequately address the factual basis for the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a prison regime extension order must be substantiated with specific arguments; generic assertions that fail to logically connect to the facts or adequately challenge the court's evaluation of social danger and organized crime links are inadmissible.

Parole chiave

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prison regime extension organized crime links social danger assessment inadmissible appeal generic assertions procedural costs Cassation review proroga della curatela

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis Ord. pen.
94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v.
Art. 366 c.p.p.
Legge n. 94 del 2009

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALOMBA BARTOLOMEO nato a TORRE DEL GRECO il 25/07/1980 avverso l'ordinanza del 07/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; Ritenuto che esso consta di affermazioni genericamente confutative, non adeguatamente correlate alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01;

Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (essendo il clan di appartenenza ancora operativo), la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; Rilevato, pertanto, che esso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso