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Ordinanza — n. 13914/2023 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility as the recidivism prerequisite was constitutionally removed in 2015.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13914/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the statutory prerequisite for recidivism was rendered obsolete by a 2015 Constitutional Court ruling. The appellant argued for a re-evaluation of recidivism grounds, but the Court noted that the judge correctly applied the principle of legality which no longer requires such verification. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 63 c.p.; Art. 185 Cost.: The prerequisite for recidivism was removed by the Constitutional Court in 2015; therefore, any appeal challenging the application of recidivism based on this prerequisite is inadmissible.

Parole chiave

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recidivism prerequisite Constitutional Court ruling inadmissible appeal principle of legality criminal recidivism esecuzione della pena recidiva nell'infrazione esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 63 c.p.
Art. 185 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAGNOLI GIACOMO nato a WUPPERTAL( GERMANIA) il 14/11/1970 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; Ritenuto che, nel rivalutare i presupposti della recidiva (applicata in cognizione in quanto obbligatoria, presupposto tuttavia venuto meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015), il giudice dell'esecuzione si è fedelmente attenuto al principio di diritto (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01), secondo cui il giudice è tenuto a verificare in concreto, al riguardo, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alle modalità oggettive della condotta, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali; che la motivazione al riguardo appare esaustiva; che il ricorso risulta pertanto manifestamente infondato;

Rilevato, pertanto, che esso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci