Italian court dismisses appeal against detention measures due to lack of sufficient grounds for discretionary review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the supervision court's refusal to grant alternative measures to detention, arguing insufficient grounds for the decision. The court ruled that the appeal failed to adequately challenge the discretionary exercise of judicial power based on negative socio-family investigation findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a supervision court decision refusing alternative measures to detention is inadmissible if it fails to sufficiently challenge the discretionary exercise of judicial power based on established socio-family investigation findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTI MARIA GIOVANNA nato a FIRENZE il 17/08/1961 avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; Ritenuto che esso svolge, con riferimento alla mancata concessione delle richieste misure alternative alla detenzione, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato con appropriati ed esaustivi riferimenti alle negative risultanze dell'indagine socio-familiare; che il travisamento di tali risultanze non è denunciato in modo autosufficiente, né emerge altrimenti dagli atti, come non emergono condizioni di salute specificamente incidenti sulla legittimità della carcerazione da intraprendere;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso