Criminal appeal dismissed for inadmissibility as the execution judge lacks authority to assess unique criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Maiello's appeal against the Naples Court of Appeal's execution order inadmissible. The lower court had excluded the issue of a unique criminal design from its evaluation, relying instead on the distinct criminal groups and temporal gaps between drug trafficking activities. The Court ruled that the execution judge lacks the authority to assess the uniqueness of the criminal design, a matter reserved for the trial judge, rendering the appeal's arguments of pure merit irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The execution judge lacks the authority to assess the uniqueness of the criminal design, which is a substantive issue reserved for the trial judge's evaluation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIELLO GIOVANNI nato a MADDALONI il 12/07/1977 avverso l'ordinanza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria; Ritenuto che il ricorso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti ancorata, in via assorbente, al rilievo della diversità delle due compagini criminali, dedite al traffico di stupefacenti, cui il condannato risulta essersi consecutivamente associato, ma con notevole iato temporale, nonché dell'estemporaneità della condotta intermedia di spaccio, e quindi al rilievo di caratteristiche tali da rendere implausibile l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa argomenti di puro merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso