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Ordinanza — n. 13909/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13909/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13909/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSINELLI SERENA nato a CAMAIORE il 09/07/1981 avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta totalmente generico, a fronte di revoca di affidamento in prova in casi particolari saldamente ancorata al certificato totale fallimento del programma terapeutico posto a base della misura alternativa; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13909/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta totalmente generico, a fronte di revoca di affidamento in prova in casi particolari saldamente ancorata al certificato totale fallimento del programma terapeutico posto a base della misura alternativa; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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provvedimento sanitario d'integrazione revoca del gratuito patrocinio ripristino delle prestazioni d'invalidità importanza del successo d'integrazione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria allontanamento nonostante motivi di salute
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSINELLI SERENA nato a CAMAIORE il 09/07/1981 avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta totalmente generico, a fronte di revoca di affidamento in prova in casi particolari saldamente ancorata al certificato totale fallimento del programma terapeutico posto a base della misura alternativa; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02