Ordinanza — n. 13909/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSINELLI SERENA nato a CAMAIORE il 09/07/1981 avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta totalmente generico, a fronte di revoca di affidamento in prova in casi particolari saldamente ancorata al certificato totale fallimento del programma terapeutico posto a base della misura alternativa; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13909/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta totalmente generico, a fronte di revoca di affidamento in prova in casi particolari saldamente ancorata al certificato totale fallimento del programma terapeutico posto a base della misura alternativa; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSINELLI SERENA nato a CAMAIORE il 09/07/1981 avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta totalmente generico, a fronte di revoca di affidamento in prova in casi particolari saldamente ancorata al certificato totale fallimento del programma terapeutico posto a base della misura alternativa; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02