Criminal appeal dismissed as inadmissible for arguing unique criminal design merits excluded from execution judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged the execution judge's finding on the uniqueness of the criminal design. The appellant argued for a single criminal plan, but the court noted this argument relies on substantive merit rather than procedural grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Arguments regarding the uniqueness of the criminal design are matters of substantive merit excluded from the execution judge's review, rendering appeals on this basis inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMONICA FERRUCCIO nato a FRASCATI il 05/09/1976 avverso l'ordinanza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; letta la memoria; Ritenuto che il ricorso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti ancorata, in via assorbente, al rilievo della notevole distanza temporale tra le condotte criminose commesse in pretesa continuazione, unita alla rilevata assenza di elementi comuni diversi dal mero luogo di esecuzione (coincidente con l'abitazione del condannato), e quindi al mancato riscontro di caratteristiche tali da rendere plausibile, nonostante l'identità di indole dei reati, l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa, in entrambi i motivi, argomenti di puro merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso