Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grievances exceed mere adequacy and violate law requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. Although the appellant claimed inadequate conditions in a collective cell, the court found no critical logistical or treatment issues. The grievances were deemed to exceed mere adequacy arguments or lack substantive motivation, thus failing the strict requirement for a violation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-ter Ord. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are admissible only for violations of law; complaints regarding the adequacy of conditions without critical logistical or treatment flaws, or lacking substantive motivation, are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHETTI LUCA nato a FIRENZE il 07/07/1957 avverso l'ordinanza del 28/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; / Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, resa in materia di riparazione del pregiudizio da condizioni inumane di detenzione (art. 35-ter Ord. pen.); esaminato il ricorso; Ritenuto che la riparazione è stata negata, a fronte di carcerazione patita in cella collettiva che assicurava a ciascun occupante uno spazio individuale di libero movimento superiore ai 3 MQ, in assenza di criticità ulteriori della vita carceraria sotto il profilo logistico-trattamentale; che, a fronte, il ricorrente sviluppa critiche che debordano nel merito, o sono da riportare all'ambito della mera adeguatezza motivazionale, non sconfinante nell'assenza o apparenza della motivazione stessa.
Si tratta di contestazioni non ammesse in questa sede, ove il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge (Sez. 1, n. 53011 del 27/11/2014, Ministero della Giustizia, Rv. 262353-01); Considerato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso