Cassation court dismisses appeal against probation revocation due to new crimes committed during the measure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Tribunal of Surveillance's decision to revoke the probationary measure. The appellant, a convicted individual, challenged the revocation based on the procedural aspects of the removal from the social service assignment. The court ruled that the revocation was justified by the appellant's flagrant commission of multiple new crimes while under the measure, which were deemed incompatible with the measure's objectives.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 169 c.p.s.; Art. 170 c.p.s.: The revocation of a probationary measure is legally sound when the beneficiary commits new crimes during the measure, rendering the measure incompatible with its protective and corrective purposes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHIDINI CRISTIAN nato a GARDONE VAL TROMPIA il 15/07/1972 avverso l'ordinanza del 23/08/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, perché la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale è saldamente ancorata a condotte trasgressive (il condannato è stato, in corso di misura, arrestato in flagranza di ulteriori plurimi reati), del tutto plausibilmente giudicate incompatibili con le finalità della misura stessa e con il suo mantenimento; che la decorrenza ex tunc della revoca appare, a sua volta, largamente giustificata dalla gravità oggettiva e soggettiva dei comportamenti che ne sono stati all'origine e dalla minimale concreta incidenza delle prescrizioni imposte a carico dell'affidato, accertata dal Tribunale di sorveglianza (conf.
Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007-01); Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i