Ordinanza — n. 13899/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WU AIHUA nato il 19/10/1975 avverso la sentenza del 02/11/2017 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; k udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile. L'avv. Pasqualina Antonelli, che ha sottoscritto l'atto di appello convertito in ricorso per cassazione avverso sentenza inappellabile emessa dal Tribunale di Prato, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13899/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'avv. Pasqualina Antonelli, che ha sottoscritto l'atto di appello convertito in ricorso per cassazione avverso sentenza inappellabile emessa dal Tribunale di Prato, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WU AIHUA nato il 19/10/1975 avverso la sentenza del 02/11/2017 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; k udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile. L'avv. Pasqualina Antonelli, che ha sottoscritto l'atto di appello convertito in ricorso per cassazione avverso sentenza inappellabile emessa dal Tribunale di Prato, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che" alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 Il Consig e e stensore Il Presidente