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Ordinanza — n. 13894/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13894/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13894/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IYOHA JOYCE PRAISE nato il 30/12/1978 avverso la sentenza del 27/09/2022 del TRIBUNALE di PERUGIA(:aato avviso alle partii] udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 39834_22 Rilevato che il ricorrente Iyhoa Joyce Praise deduce il vizio di carenza di motivazione in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento motivazione ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 81 cpv cod. pen. e 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod.proc.pen, art. 448 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 13894/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 39834_22 Rilevato che il ricorrente Iyhoa Joyce Praise deduce il vizio di carenza di motivazione in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento motivazione ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 81 cpv cod. pen. e 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990.

Parole chiave

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motivazione del mutamento giurisprudenza motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale istanza di revisione penale modificazione delle conclusioni maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
39834_22 Rilevato che il ricorrente Iyhoa Joyce Praise deduce il vizio di carenza di motivazione in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento motivazione ex art.
art. 129 cod.proc.pen
pen., in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento motivazione ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 448 cod.proc.pen
Il ricorso che deduce l'assenza di motivazione, a seguito della introduzione del nuovo comma 2 bis dell'art. 448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione (Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IYOHA JOYCE PRAISE nato il 30/12/1978 avverso la sentenza del 27/09/2022 del TRIBUNALE di PERUGIA(:aato avviso alle partii] udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 39834_22 Rilevato che il ricorrente Iyhoa Joyce Praise deduce il vizio di carenza di motivazione in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento motivazione ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 81 cpv cod. pen. e 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990.

Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Il ricorso che deduce l'assenza di motivazione, a seguito della introduzione del nuovo comma 2 bis dell'art. 448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01).

Peraltro, la sentenza pur succintamente motivata, ha recepito l'accordo ed ha rilevato l'insussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. e la congruità della pena concordata. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consi 'T9)estensore Il Pr