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Ordinanza — n. 13891/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds for penalty-by-request judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13891/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a penalty-by-request judgment by alleging a lack of reasoning regarding a potential acquittal ground under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such complaints are not permitted in appeals against penalty-by-request judgments, which are limited to specific grounds like the defendant's will or legal qualification errors.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against penalty-by-request judgments are inadmissible for grounds not listed in the statute, such as alleged lack of reasoning regarding acquittal causes.

Parole chiave

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penalty by request cassation appeal inadmissible grounds procedural law legal qualification motivi di cassazione motivazione del mutamento giurisprudenza sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta successivamente alla modifica normativa intervenuta in data 03.08.2017 nonché, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
39620_22 Rilevato che il ricorrente Eddif Abderrahman deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento motivazione ex art. 129 cod.proc.pen.
Art. 81 cpv, 110 cod. pen.
73, co. 5, D.P.R. 309/1990
e 73, co. 5, D.P.R. 309/1990 contestatogli in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art.
Art. 444 cod. proc. pen.
309/1990 contestatogli in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod.proc.pen
39620_22 Rilevato che il ricorrente Eddif Abderrahman deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento motivazione ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 444 cod. proc. pen
309/1990 contestatogli in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDDIF ABDERRAHMAN nato il 15/11/1988 avverso la sentenza del 21/09/2022 del GIP TRIBUNALE di PIACENZA1- dato avviso alle part7,7i udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 39620_22 Rilevato che il ricorrente Eddif Abderrahman deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento motivazione ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen. e 73, co. 5, D.P.R. 309/1990 contestatogli in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta successivamente alla modifica normativa intervenuta in data 03.08.2017 nonché, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento.

In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consi • e estensore 4_/ Il Pr