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Ordinanza — n. 13889/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13889/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13889/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MAURIZIO nato a NAPOLI il 08/11/1969 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIL dato avviso alle Darti:n udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Esposito Maurizio deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini per l'impugnazione, ai sensi degli artt. 585 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 544 cod.proc.pen, art. 585 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 13889/2023 — snpen · Corte di Cassazione: c) e 591 cod.proc.pen. Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 09/05/2022, con riserva di deposito dei motivi, ex art. 544 cod.proc.pen., in giorni novanta. Le motivazioni sono state depositate nei termini, in data 14/07/2022 e il termine per proporre impugnazione, entro il termine di quarantacinque giorni fissato dall'art. 544 comma 2 lett.

Parole chiave

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deposito tardivo inosservanza del termine perentorio istanza di ricusazione tardiva ritardo scusabile esigibilità durata eccessiva del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 544 cod.proc.pen
Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 09/05/2022, con riserva di deposito dei motivi, ex art. 544 cod.proc.pen., in giorni novanta.
art. 585 cod.proc.pen
c) cod.proc.pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MAURIZIO nato a NAPOLI il 08/11/1969 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIL dato avviso alle Darti:n udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Esposito Maurizio deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini per l'impugnazione, ai sensi degli artt. 585 comma 1 lett.

c) e comma 2 lett.

c) e 591 cod.proc.pen. Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 09/05/2022, con riserva di deposito dei motivi, ex art. 544 cod.proc.pen., in giorni novanta. Le motivazioni sono state depositate nei termini, in data 14/07/2022 e il termine per proporre impugnazione, entro il termine di quarantacinque giorni fissato dall'art. 544 comma 2 lett.

c) cod.proc.pen., scadeva al 22/10/2022 (sabato). Il ricorso per cassazione, depositato in data 24/10/2022 (lunedì), è dunque tardivo. In materia di termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato (Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, Rv. 272469 - 01; Sez. 3, n. 34877 del 24/06/2010 Ud. (dep. 27/09/2010) Rv. 248373 - 01). Ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.

c) cod.proc.pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen. è causa di inammissibilità del ricorso. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 Il Consigl ensore Il