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Ordinanza — n. 13888/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding lack of reasoning for denying probation due to recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13888/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Iacomino Rosario inadmissible, ruling that no specific reasoning is required when denying probation based on recidivism. The appellant argued for a lack of motivation regarding the suspension of sentence, but the court noted he had previously received probation and subsequently committed new crimes, establishing repeated recidivism. Consequently, the court held that the implicit rejection of probation is evident under Article 164 of the Criminal Code, rendering the request for detailed justification unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 164, comma 2, n. 1 c.p.; Art. 164, comma 4 c.p.: When probation is denied due to established recidivism, the court is not obligated to provide specific reasoning as the implicit negative judgment is evident from the statutory exclusion.

Parole chiave

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probation denial repeated recidivism lack of reasoning Criminal Code inadmissible appeal suspension of sentence implicit rejection pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 164, comma 2, n. 1 c.p.
Questa Corte di legittimità ha affermato che non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma secondo, n.
Art. 164, comma 4 c.p.
Questa Corte di legittimità ha affermato che non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma secondo, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Albanito, Rv. 250583 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOMINO ROSARIO nato a NAPOLI il 21/05/1980 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Iacomino Rosario, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile. L'imputato è soggetto che ha ottenuto in passato una volta il beneficio della sospensione condizionale della pena a mesi quattro di reclusione, ma successivamente ha riportato numerose condanne per cui al medesimo è stata riconosciuta e applicata la recidiva reiterata nel presente giudizio.

Questa Corte di legittimità ha affermato che non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali. Né può invocarsi l'astratta applicabilità dell'art. 164, u.c., cod. pen., che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, posto che nel caso di recidiva ritenuta e applicata, come nel caso in esame, deve ritenersi implicito il rigetto, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati proprio fondato sulla recidiva (Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Albanito, Rv. 250583 - 01).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 Il Consi estensore Il