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Ordinanza — n. 13885/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to request for new evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13885/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Chiovaro Carmelo inadmissible. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical regarding the evidence proving the transport of 99.750 kg of TLE. The court rejected this because the request sought a re-evaluation of the evidence, which is prohibited in the stage of legality review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal in the stage of legality is inadmissible if it requests a re-evaluation of the evidence or reproduces criticisms already adequately examined by the court of first instance.

Parole chiave

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appeal inadmissibility stage of legality re-evaluation of evidence drug trafficking Corte di Cassazione traffico aggravato di cocaina importazione illegale di stupefacenti abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIOVARO CARMELO nato a PALERMO il 28/04/1990 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 39333_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso presentato, a mezzo di difensore, da Chiovaro Carmelo, imputato del reato di cui agli artt. 291 bis e 291 ter D.P.R. n. 43/1973, per aver trasportato, con mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, un quantitativo di TLE pari a chilogrammi 99,750 - con il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione al compendio probatorio posto ad oggetto del giudizio di conferma della responsabilità per il reato ascritto - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché le argomentazioni prospettano una rivalutazione probatoria, anche riproducendo censure già vagliate adeguatamente dal giudice di merito.

In proposito, la Corte territoriale conferma il giudizio di responsabilità mediante accurata analisi (cfr. pagg. 3 ss.) del compendio probatorio consistito negli accertamenti di p.g. in sede di sequestro disposto durante l'arresto in flagranza e dalle dichiarazioni dell'imputato rese in sede di udienza di convalida che, tenuto conto del quantitativo di TLE pari a Kg. 99,750 era certamente superiore alla soglia di rilevanza penale di 10 chilogrammi situazione che rendeva non necessaria la perizia. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consiglet e 'ensore q ,t Il Presiden