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Ordinanza — n. 13881/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible; conviction upheld for drug trafficking with adequate sentencing justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13881/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Diego Benvenuti's appeal against the Bologna Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The appellant contested the justification for a one-year prison term imposed for drug trafficking involving over a thousand doses, arguing the reasoning was flawed. The court rejected this claim, affirming that the lower court's use of terms like 'equa' (equitable) and 'congrua' (congruous) sufficiently demonstrated consideration of all statutory aggravating factors under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The court's declaration that a sentence is 'equitable' or 'congruous' constitutes sufficient motivation regarding the penalty's appropriateness, provided the judge intuitively considers all statutory elements of the crime.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing adequate motivation requirement penal code article 133 inadmissible appeal equitable sentence justification commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356
21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEVENTI DIEGO nato a COMACCHIO il 02/10/1974 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Benvenuti Diego, che contesta la correttezza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che meramente riproduttivo della censura già devoluta ai giudici di appello.

Contrariamente all'assunto difensivo la corte territoriale ha ritenuto equa la pena base di anni uno di reclusione, superiore al limite minimo edittale, ma comunque inferiore alla mediana, sul rilievo della gravità del fatto in ragione del numero di dosi medie (oltre mille). Deve rammentarsi che l'obbligo della motivazione in ordine alla entità della pena irrogata deve ritenersi sufficientemente osservato qualora il giudice dichiari di ritenere "adeguata" o "congrua" o "equa" la misura della pena applicata o ritenuta applicabile nel caso concreto, la scelta di tali termini, infatti, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., principio che deve essere riaffermato nel caso in cui, come quello in esame, la misura della pena irrogata è stata esplicitamente applicata in misura media che consente di ritenere adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015,Scaramozzino,Rv. 265283;

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). La motivazione è congrua e corretta in diritto. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 Il Consi y stensore