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Ordinanza — n. 13879/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13879/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13879/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJBI AHMED nato il 02/11/1987 avverso la sentenza del 22/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINO Litoci- . 2r_ udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG 39251_22 Rilevato che il ricorrente Hajbi Ahmed ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che condanna l'imputato per il reato di cui all'art. 110 cod. pen. e all'art. 73, comma 4, DPR 309/90; Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto.

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 13879/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti capacità di subire la carcerazione capacità di stare in giudizio guida in stato di ebbrezza qualificata istanza di revisione penale audizione personale

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
2r_ udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG 39251_22 Rilevato che il ricorrente Hajbi Ahmed ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che condanna l'imputato per il reato di cui all'art. 110 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJBI AHMED nato il 02/11/1987 avverso la sentenza del 22/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINO Litoci- . 2r_ udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG 39251_22 Rilevato che il ricorrente Hajbi Ahmed ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che condanna l'imputato per il reato di cui all'art. 110 cod. pen. e all'art. 73, comma 4, DPR 309/90; Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il Consiglie2 Et sore Il President