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Ordinanza — n. 13878/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13878/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13878/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JELASSI MEHREZ MEHDI nato il 26/07/1979 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;Ritenuto che il ricorso di Jelassi Mehrez Mehdi, che contesta la correttezza della motivazione posta base del diniego di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13878/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito.

Parole chiave

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crimine organizzato traffico aggravato di cocaina difesa contro le pratiche commerciali illecite pericolo di traffico di stupefacenti reati economici riciclaggio di denaro aggravato
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JELASSI MEHREZ MEHDI nato il 26/07/1979 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;Ritenuto che il ricorso di Jelassi Mehrez Mehdi, che contesta la correttezza della motivazione posta base del diniego di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito.

La Corte territoriale ha escluso il riconoscimento in termini di lieve entità del fatto in regione dell'organizzazione seppur rudimentale impiegata dall'imputato che reduce da una lunga carcerazione aveva saputo ricostruire in un brevissimo tempo una fiorente attività svolta in modo professionale, riuscendo a soddisfare centinaia di acquirenti, e generatrice di importanti profitti. Elementi indicativi dell'esistenza di un collaudato sistema di spaccio e del radicamento del predetto nella rete criminale ( si vedano, in particolare, pag. 15). Motivazione che non presta il fianco a rilievo di illogicità manifesta ed è corretta in diritto.

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 - 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 Il Consiglié ,ytensore Il Pres