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Ordinanza — n. 13872/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13872/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13872/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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S.) /) Kader, Veronica Franceschini, Sergio Fortunato Moscato Felicetta deducono l'inosservanza della legge penale e la carenza di motivazione - in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., o la mancanza di motivazione sull'affermazione della responsabilità penale, per il reato di cui all'art. 81 cpv cod. pen. e art. 73, comma 6 e art. 74 D.P.R. 309/1990 a fronte dell'intervento, tra le parti, di un concordato ex art. 599 bis cod. pen.; Considerato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1 cod. proc. pen., secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Regesto Legislator

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art. 129 cod.proc.pen, art. 74 D.P.R. 309/1990, art. 599 bis cod. pen, art. 599-bis, comma 1 cod. proc. pen, art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13872/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti scemata imputabilità concorso materiale di reati attenuazione della pena responsabilità penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod.proc.pen
art. 74 D.P.R. 309/1990
73, comma 6 e art. 74 D.P.R. 309/1990 a fronte dell'intervento, tra le parti, di un concordato ex art.
art. 599 bis cod. pen
309/1990 a fronte dell'intervento, tra le parti, di un concordato ex art. 599 bis cod. pen.; Considerato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge.
art. 599-bis, comma 1 cod. proc. pen
309/1990 a fronte dell'intervento, tra le parti, di un concordato ex art. 599 bis cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SERGIO GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 06/08/1992 RUGGIERO ALFONSO nato a CASORIA il 06/06/1973 JENDOUBI ABDEL KADER nato a ROMA il 08/02/1993 FRANCESCHINI VERONICA nato a ROMA il 01/07/1992 SERGIO FORTUNATO nato a REGGIO CALABRIA il 03/07/1998 MOSCATO FELICETTA nato a ROMA il 13/11/1975 SANTAROLI BORIS nato a ROMA il 17/02/1985 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 39042_22 Rilevato che i ricorrenti Sergio Giuseppe, Ruggiero Alfonso, Jendoubi AObdel 5A_DTARA) LI (T.A.

S.) /) Kader, Veronica Franceschini, Sergio Fortunato Moscato Felicetta deducono l'inosservanza della legge penale e la carenza di motivazione - in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., o la mancanza di motivazione sull'affermazione della responsabilità penale, per il reato di cui all'art. 81 cpv cod. pen. e art. 73, comma 6 e art. 74 D.P.R. 309/1990 a fronte dell'intervento, tra le parti, di un concordato ex art. 599 bis cod. pen.; Considerato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1 cod. proc. pen., secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché sull'affermazione della responsabilità penale (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023