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Ordinanza — n. 13866/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13866/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13866/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEN JIANMIN nato il 06/09/1967 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 24/05/2022 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 08/07/2021 del Tribunale di Rieti, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 56, 515, 517 cod.pen. e condannato alla pena di euro tremila di multa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod.pen; Ordinanza — n. 13866/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 515, 517 cod.pen. e condannato alla pena di euro tremila di multa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile.

Parole chiave

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contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite false indicazioni su attività commerciali reticenza dolosa dei difetti vendita sopra campione lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEN JIANMIN nato il 06/09/1967 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 24/05/2022 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 08/07/2021 del Tribunale di Rieti, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 56, 515, 517 cod.pen. e condannato alla pena di euro tremila di multa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile.

La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità con argomentazioni congrue e logiche, non sindacabili nel merito (cfr pag 3 della sentenza impugnata, ove si richiamano gli esiti degli accertamenti effettuati dagli operanti sui prodotti posti in vendita presso l'esercizio commerciale del ricorrente). Il ricorrente, si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.

Rilevato che il secondo motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod.pen., è manifestamente infondato; La Corte territoriale ha denegato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità in questione, evidenziando il rilevante numero di articoli posti in vendita con segni mendaci. Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01:

Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 11 novembre 2022 Il consigliere estensore I