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Ordinanza — n. 13863/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13863/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13863/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIETI GERARDO nato a CERIGNOLA il 15/08/1953 avverso la sentenza del 17/05/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 17/05/2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato a Chieti Gerardo la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 1, di 4/2019. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. per mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento, e lamenta, altresì, che nella trascrizione del capo di imputazione si era determinato un errore materiale.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 13863/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato a Chieti Gerardo la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 1, di 4/2019. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. per mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento, e lamenta, altresì, che nella trascrizione del capo di imputazione si era determinato un errore materiale.

Parole chiave

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esame delle censure formali censura formulata in modo carente gravi addebiti penali ritiro della querela penale memoria illeggibile procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIETI GERARDO nato a CERIGNOLA il 15/08/1953 avverso la sentenza del 17/05/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 17/05/2022, pronunciata ex art. 444 cod.
art. 129 cod.proc.pen
Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIETI GERARDO nato a CERIGNOLA il 15/08/1953 avverso la sentenza del 17/05/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 17/05/2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato a Chieti Gerardo la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 1, di 4/2019. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. per mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento, e lamenta, altresì, che nella trascrizione del capo di imputazione si era determinato un errore materiale.

Rilevato che l'atto di gravame, presentato personalmente dall'imputato, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011; Sez.5, n.23631 del 19/03/2018,Rv.273282).

Considerato che, comunque, il motivo ha ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre