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Ordinanza — n. 13857/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13857/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13857/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENEZIANO AURELIO nato a MILAZZO il 08/10/1957 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 10/05/2021 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza in data 01/07/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva dichiarato Veneziano Aurelio responsabile del reato di cui all'art. 544-ter cod.pen. e lo aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi tre di reclusione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava nel resto.

Regesto Legislator

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art. 544-ter cod.pen, art. 168 cod. pen; Ordinanza — n. 13857/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 544-ter cod.pen. e lo aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi tre di reclusione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava nel resto.

Parole chiave

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trattamento crudele e degradante maltrattamento di minori legislazione veterinaria reclusione accuse di abuso controlli ufficiali, controlli veterinari

Disposizioni normative citate

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art. 544-ter cod.pen
art. 168 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENEZIANO AURELIO nato a MILAZZO il 08/10/1957 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 10/05/2021 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza in data 01/07/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva dichiarato Veneziano Aurelio responsabile del reato di cui all'art. 544-ter cod.pen. e lo aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi tre di reclusione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava nel resto.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova n relazione alla ritenuta inattendibilità dei tre testi addotti dalla difesa, è inammissibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori, estranea al sindacato di legittimità e totalmente avulsa da un reale travisamento delle risultanze processuali. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena in violazione del principio di divieto di "reformatio in peius" in appello, è manifestamene infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo la quale "non contravviene al divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposto dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell'ipotesi di cui al comma secondo del medesimo articolo che, invece, ha natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere" ( Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 novembre 2022 Il Consigliere estensore I