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Ordinanza — n. 13856/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13856/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13856/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTONE RENATO nato a NAPOLI il 13/01/1983 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 09/03/2022 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 04/10/2018 del Tribunale di Napoli Nord, con la quale Bottone Renato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 296, comma 2, d.P.R. n. 43/73 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un unico motivo di ricorso il Bottone denuncia l'errata valutazione della Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio, in specie, il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.;

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod.pen; Ordinanza — n. 13856/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha congruamente giustificato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi positivi in tal senso. Va ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).

Parole chiave

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attenuazione della pena infrazione doganale sanzione internazionale condono del dazio sanzioni penali riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod.pen
Rilevato che con un unico motivo di ricorso il Bottone denuncia l'errata valutazione della Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio, in specie, il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTONE RENATO nato a NAPOLI il 13/01/1983 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 09/03/2022 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 04/10/2018 del Tribunale di Napoli Nord, con la quale Bottone Renato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 296, comma 2, d.P.R. n. 43/73 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un unico motivo di ricorso il Bottone denuncia l'errata valutazione della Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio, in specie, il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.;

Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha congruamente giustificato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi positivi in tal senso. Va ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 11 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Presi