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Ordinanza — n. 13852/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13852/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13852/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTA VITO nato a MOLFETTA il 06/07/1990 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato ayelo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; (3o'1 Rilevato che con sentenza in data HMIgutterAM la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 03/05/2019 del Tribunale di Trani, con la quale Tota Vito era stato dichiarato responsabile dei contestati reati di cui all'art. 6 I. 401/1989 e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 10.000 di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13852/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6 I. 401/1989 e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 10.000 di multa.

Parole chiave

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atto privo di sottoscrizione requisito della firma autografa allegazioni insufficientemente motivate diritto di ottenere una decisione autorizzazione ad agire violazione delle forme sostanziali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTA VITO nato a MOLFETTA il 06/07/1990 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato ayelo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; (3o'1 Rilevato che con sentenza in data HMIgutterAM la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 03/05/2019 del Tribunale di Trani, con la quale Tota Vito era stato dichiarato responsabile dei contestati reati di cui all'art. 6 I. 401/1989 e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 10.000 di multa.

Rilevato che l'atto di gravame, presentato personalmente dall'imputato, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011; Sez.5, n.23631 del 19/03/2018,Rv.273282);

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, in base al disposto dell'art. 610, comma-5 bis cod.proc.pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 11 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente