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Ordinanza — n. 13849/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13849/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13849/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYSO ROLANDI nato il 09/11/1974 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 25/02/2022 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 16/11/2020 dal Tribunale di Sulmona, con la quale HISO ROLANDI è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 44, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13849/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 44, comma 1, lett.

Parole chiave

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costruzioni non autorizzate responsabilità dell'architetto oneri della licenza edilizia sussidio per la costruzione prestazioni edilizie contravvenzione per violazione edilizia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYSO ROLANDI nato il 09/11/1974 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 25/02/2022 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 16/11/2020 dal Tribunale di Sulmona, con la quale HISO ROLANDI è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 44, comma 1, lett.

b) d.P.R. n. 380/200 e condannato alla pena di giorni venti di arresto ed euro 11.000,00 di ammenda. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta il vizio di motivazione e la violazione di legge quanto al diniego di applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis, è inammissibile perché non scandito da necessaria critica argomentativa e meramente riproduttivo di doglianze già prospettate e vagliate in appello, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica ; in specie, la censura è già stata disattesa dalla Corte di appello, che ha valuta non tenue il danno cagionato rispetto all'opera compiuta, richiamando l'entità delle opere e la non sanabilità delle stesse (cfr. pag. 3). Considerato che il secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e l'omessa motivazione, anche per travisamento probatorio, in relazione alla valutazione della prova di estraneità dell'imputato al reato di cui all'art. 44, comma 1, lett.

b) D.P.R. 380/2001, è, del pari, inammissibile, poiché non scandito da specifica critica alle congrue e non manifestamente illogiche argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 nella parte in cui si rileva che l'imputato, pur non proprietario del terreno, aveva interesse alla realizzazione dell'opera abusiva, in quanto titolare dell'allevamento di animali per il quale erano stata realizzata l'opera ed interlocutore del Comune in ordine al profilo amministrativo della vicenda). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 11 novembre 2022 Il consigliere estensore Il P