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Ordinanza — n. 13848/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13848/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13848/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE NICOLA nato a MILANO il 14/10/1975 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 14/02/2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 02/04/2021 del Tribunale di Milano, con la quale Pastore Nicola, all'esito di giudizio celebrato con rito ordinario, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 D.P.R. 445/2000 e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 483 cod. pen, art. 76 D.P.R. 445/2000, art. 131-bis cod.pen, art. 581 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 13848/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con i quale lamenta violazione di legge in relazione al diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. e del beneficio della sospensione condizionale della pena è inammissibile. Le doglianze sollevate sono prive della necessaria critica alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (cfr pag 3 e 4, ove i Giudici di appello a giustificazione della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto rimarcano quale elemento ostativo l'abitualità della condotta e a giustificazione del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena indicano quale elemento ostativo i plurimi precedenti penali).

Parole chiave

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ricorso per cassazione falsità ideologica in documenti falsa dichiarazione della parte sviamento della giustizia recidiva nell'infrazione perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod. pen
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 483 cod.pen., è inammissibile perché relativo a questione non sollevata con i motivi di appello.
art. 76 D.P.R. 445/2000
in relazione all'art. 76 D.P.R. 445/2000 e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.
art. 131-bis cod.pen
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con i quale lamenta violazione di legge in relazione al diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod.pen.
art. 581 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE NICOLA nato a MILANO il 14/10/1975 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 14/02/2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 02/04/2021 del Tribunale di Milano, con la quale Pastore Nicola, all'esito di giudizio celebrato con rito ordinario, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 D.P.R. 445/2000 e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 483 cod.pen., è inammissibile perché relativo a questione non sollevata con i motivi di appello. Secondo l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981), la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con i quale lamenta violazione di legge in relazione al diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. e del beneficio della sospensione condizionale della pena è inammissibile. Le doglianze sollevate sono prive della necessaria critica alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (cfr pag 3 e 4, ove i Giudici di appello a giustificazione della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto rimarcano quale elemento ostativo l'abitualità della condotta e a giustificazione del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena indicano quale elemento ostativo i plurimi precedenti penali).

Va ricordato che i motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., la cui sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Rilevato, poi, che il terzo motivo di ricorso, con il quale si che lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego di esclusione della recidiva e della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche su detta aggravante, è manifestamente infondato; la Corte di appello, quanto alla recidiva, ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando non solo i precedenti penali dell'imputato ma anche la natura omogenea degli stessi, circostanze che comprovavano che il nuovo delitto commesso fosse espressione di una maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale dell'imputato; del pari congrua è la motivazione relativa al giudizio di bilanciamento delle circostanze, avendo la Corte di appello evidenziato che la contenuto gravità del fatto rendeva corretta la valutazione di equivalenza operata dal Tribunale tra la recidiva e le concesse circostanze attenuanti generiche (va ricordato che "Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto", cfr.

Sez.Un. 25.2.2010, n. 10713, Rv. 245931). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa