Ordinanza — n. 13845/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARAGIONE VINCENZO nato a NAPOLI il 30/09/1980 avverso la sentenza del 07/06/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 07/06/2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha applicato a Aragione Vincenzo la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, cod.pen, 291-bis d.P.R. n. 43/73. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento, nonchè violazione di legge in ordine all'omessa applicazione dell'art. 62- bis cod.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod.proc.pen, art. 62- bis cod.pen; Ordinanza — n. 13845/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha applicato a Aragione Vincenzo la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, cod.pen, 291-bis d.P.R. n. 43/73. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento, nonchè violazione di legge in ordine all'omessa applicazione dell'art. 62- bis cod.pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARAGIONE VINCENZO nato a NAPOLI il 30/09/1980 avverso la sentenza del 07/06/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 07/06/2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha applicato a Aragione Vincenzo la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, cod.pen, 291-bis d.P.R. n. 43/73. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento, nonchè violazione di legge in ordine all'omessa applicazione dell'art. 62- bis cod.pen.
Considerato che i motivi hanno ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec