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Ordinanza — n. 13843/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13843/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13843/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HORYN VASYL nato il 01/06/1975 avverso la sentenza del 14/07/2021 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; i Rilevato che con sentenza del 14/07/2021 il Tribunale di Livorno ha dichiarato HORYN VASYL responsabile del reato di cui agli artt. 192, comma 1 e 256, commi 1 e 3, dlgs 152/2006 e lo ha condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda; il proposto appello da parte dell'imputato è stato convertito in ricorso per cassazione in base al disposto dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13843/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato che l'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato dai difensori di fiducia, avv.ti Annika Cinci e Maria Lepore del Foro di Livorno, è stato sottoscritto da avvocati non iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen. Considerato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

Parole chiave

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istanza di revisione penale oltraggio alla corte impugnazione di decisioni amministrative ammende per infrazione procedurale modifica della sentenza accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Osservato che l'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato dai difensori di fiducia, avv.ti Annika Cinci e Maria Lepore del Foro di Livorno, è stato sottoscritto da avvocati non iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HORYN VASYL nato il 01/06/1975 avverso la sentenza del 14/07/2021 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; i Rilevato che con sentenza del 14/07/2021 il Tribunale di Livorno ha dichiarato HORYN VASYL responsabile del reato di cui agli artt. 192, comma 1 e 256, commi 1 e 3, dlgs 152/2006 e lo ha condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda; il proposto appello da parte dell'imputato è stato convertito in ricorso per cassazione in base al disposto dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen.

Osservato che l'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato dai difensori di fiducia, avv.ti Annika Cinci e Maria Lepore del Foro di Livorno, è stato sottoscritto da avvocati non iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen. Considerato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 11 novembre 2022 Il c