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Ordinanza — n. 13697/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13697/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13697/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Pietro Lippolis impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., lamentando vizi di motivazione in punto di misura della pena. Il ricorso è inammissibile, proponendo un motivo non consentito in sede di legittimità. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli aitt. 132 e 133, cod. pen.: ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Peraltro, nello specifico, il motivo di ricorso risulta anche generico, poiché non indica neppure una ragione potenzialmente giustificativa dell'irvocata riduzione di pena, tale, in ipotesi, da rivelare anche soltanto l'illogicità del ragionamento della Corte.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13697/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385, cod. pen., lamentando vizi di motivazione in punto di misura della pena. Il ricorso è inammissibile, proponendo un motivo non consentito in sede di legittimità. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli aitt. 132 e 133, cod. pen.: ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Peraltro, nello specifico, il motivo di ricorso risulta anche generico, poiché non indica neppure una ragione potenzialmente giustificativa dell'irvocata riduzione di pena, tale, in ipotesi, da rivelare anche soltanto l'illogicità del ragionamento della Corte.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie remissione della pena modalità di calcolo dell'ammenda inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento adeguamento della pena pena sproporzionata

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPPOLIS PIETRO nato a ALBEROBELLO il 09/12/1947 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pietro Lippolis impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., lamentando vizi di motivazione in punto di misura della pena.

2. Il ricorso è inammissibile, proponendo un motivo non consentito in sede di legittimità. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli aitt. 132 e 133, cod. pen.: ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Peraltro, nello specifico, il motivo di ricorso risulta anche generico, poiché non indica neppure una ragione potenzialmente giustificativa dell'irvocata riduzione di pena, tale, in ipotesi, da rivelare anche soltanto l'illogicità del ragionamento della Corte.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10