Cassation court dismisses appeals against denial of generic mitigating circumstances due to insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants challenged a second-instance judgment confirming their conviction for the crime specified in Article 337 of the Penal Code, arguing the denial of generic mitigating circumstances lacked proper reasoning. The court held that the lower court's factual assessment regarding the appellants' criminal history and lack of remorse was non-appealable unless contradictory. Consequently, the appeals were declared inadmissible, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: The court of first instance's factual judgment on generic mitigating circumstances is non-appealable in cassation unless contradictory or failing to account for preponderant elements listed in Article 133 of the Penal Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VISCUSO SEBASTIANO nato a CATANIA il 17/06/1978 VISCUSO SALVATORE nato a CATANIA il 08/06/1988 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Salvatore e Sebastiano Viscuso, con unico e comune ricorso, impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., lamentando vizi di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
2. Il motivo di ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, come nel caso in esame, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi, gravi e specifici precedenti penali degli imputati (tra moltissime altre conformi: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244), che la Corte d'appello ha valorizzato unitamente all'assenza di qualsiasi segno di ravvedimento, con una valutazione complessiva indiscutibilmente ragionevole.
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il