Ordinanza — n. 13694/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGianfranco Fazio impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod pen., lamentando violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Il motivo di ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elemenl:i, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, in particolare, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre conformi: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244), che la Corte d'appello ha valorizzato unitamente alla concomitante condotta violenta tenuta dall'imputato verso la propria moglie, con una valutazione complessiva indiscutibilmente ragionevole.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13694/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337, cod pen., lamentando violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Il motivo di ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elemenl:i, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, in particolare, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre conformi: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244), che la Corte d'appello ha valorizzato unitamente alla concomitante condotta violenta tenuta dall'imputato verso la propria moglie, con una valutazione complessiva indiscutibilmente ragionevole.
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIO GIANFRANCO nato a CATANIA il 27/02/1983 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gianfranco Fazio impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod pen., lamentando violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
2. Il motivo di ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elemenl:i, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, in particolare, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre conformi: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244), che la Corte d'appello ha valorizzato unitamente alla concomitante condotta violenta tenuta dall'imputato verso la propria moglie, con una valutazione complessiva indiscutibilmente ragionevole.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condainna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 1