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Ordinanza — n. 13692/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13692/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13692/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giovanni Barnaba impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., lamentando: la violazione degli artt. 88 e 89, cod. pen., con conseguente esclusione o diminuzione dell'imputabilità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13692/2023 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena sanzioni pecuniarie sottrazione alla prova del sangue allontanamento nonostante motivi di salute inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARNABA GIOVANNI nato a BRINDISI il 05/01/1977 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giovanni Barnaba impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., lamentando:

1) la violazione degli artt. 88 e 89, cod. pen., con conseguente esclusione o diminuzione dell'imputabilità;

2) violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile, proponendo motivi non consentiti in sede di legittimità. 2.1. Con il primo, infatti, non si contesta il percorso argomentativo della decisione, bensì la validità scientifica e la capacità dimostrativa dell'indagine peritale su cui essa si fonda, chiedendo perciò al giudice di legittimità una valutazione di puro merito, che gli è preclusa. 2.2. In tema, poi, di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti del mero arbitrio o del ragionamento del tutto illogico od immotivato, sicuramente non ravvisabile nel caso specifico, in cui la Corte d'appello ha ragionevolmente ritenuto qualificante la "ennesima ricaduta" dell'imputato nel reato, espressione dalla sua "assoluta insensibilità" alle prescrizioni impostegli.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 1