Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical argumentation regarding profit confiscation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Bouzid Taoufik's appeal against the preliminary judge's sentence inadmissible because the sole ground of complaint lacked critical engagement with the lower court's reasoning. The appellant contested only the confiscation of illicit profits, arguing they were not realized, while the court found this merely an enumeration of grievances without substantive legal comparison. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds of complaint are merely declarative and fail to provide a critical comparison with the lower court's legally sound arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZID TAOUFIK nato il 11/05/1972 avverso la sentenza del 16/03/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Bouzid Taoufik impugna la sentenza in epigrafe indicata, che gli ha applicato la pena ex art. 444, cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui agli artt. 319 e 321, cod. pen., altresì disponendo la confisca del profittc del reato, a norma del successivo art. 322-ter. Egli contesta solo tal ultima statuizione, lamentando il mancato accertamento dell'effettiva realizzazione di un profitto.
2. Il ricorso è inammissibile per la clenericità del motivo, che si limita all'enunciazione della doglianza, sottraendosi a qualsiasi confronto critico con le argomentazioni della decisione, invece logicamente e giuridicamente corrette.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 marzo