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Ordinanza — n. 13688/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13688/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13688/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vincenzo Di Giacomo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., lamentando violazione di legge e vizi di motivazione in punto di dolo, giacché egli non sarebbe stato consapevole della qualifica pubblica della persona offesa, 2. Il ricorso è inammissibile, perché è fondato su doglianze sostanzialmente reiterative di quelle d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione contenuta in sentenza e logicamente non censurabile (pag. 2 s.), nonché propone una ricostruzione alternativa dei fatti non sorretta da congruenti risultanze probatorie e comunque non consentita in questa sede.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13688/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337, cod. pen., lamentando violazione di legge e vizi di motivazione in punto di dolo, giacché egli non sarebbe stato consapevole della qualifica pubblica della persona offesa, 2. Il ricorso è inammissibile, perché è fondato su doglianze sostanzialmente reiterative di quelle d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione contenuta in sentenza e logicamente non censurabile (pag. 2 s.), nonché propone una ricostruzione alternativa dei fatti non sorretta da congruenti risultanze probatorie e comunque non consentita in questa sede.

Parole chiave

Generato dall'IA
ricusazione del pubblico ministero risarcimento alle vittime di reati divieto di dissimulare il proprio viso vittima di guerra assenza di persecuzione reati contro i doveri di servizio

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACOMO VINCENZO nato a GELA il 07/11/1967 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vincenzo Di Giacomo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., lamentando violazione di legge e vizi di motivazione in punto di dolo, giacché egli non sarebbe stato consapevole della qualifica pubblica della persona offesa, 2. Il ricorso è inammissibile, perché è fondato su doglianze sostanzialmente reiterative di quelle d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione contenuta in sentenza e logicamente non censurabile (pag. 2 s.), nonché propone una ricostruzione alternativa dei fatti non sorretta da congruenti risultanze probatorie e comunque non consentita in questa sede.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila curo alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 marzo