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Ordinanza — n. 13686/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13686/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13686/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Damiano Cavallaro impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli art. 337 e 5,32-583, cod. pen., lamentando vizi di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza ed alla misura della pena. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi, che si esauriscono nell'enunciazione delle doglianze senza alcuna argomentazione di supporto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13686/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 5,32-583, cod. pen., lamentando vizi di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza ed alla misura della pena. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi, che si esauriscono nell'enunciazione delle doglianze senza alcuna argomentazione di supporto.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione condono delle spese procedurali ricorso per risarcimento danni cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLARO DAMIANO nato a SOAVE il 21/01/1978 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENE2:IA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Damiano Cavallaro impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli art. 337 e 5,32-583, cod. pen., lamentando vizi di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza ed alla misura della pena.

2. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi, che si esauriscono nell'enunciazione delle doglianze senza alcuna argomentazione di supporto.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 marzo